Skip to content

Imprese operanti su impianti e apparecchiature F-gas

Il Regolamento Europeo 517/2014 (che ha abrogato il reg. UE 842/2006), con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR 146/2018 (che ha abrogato il DPR 43/2012), prevede che dovranno essere in possesso di specifica certificazione rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato tutte le imprese che svolgono i seguenti servizi:

  • installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
  • installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature di   protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Il Regolamento è stato emanato con l’obiettivo di armonizzare a livello europeo le modalità di intervento e le competenze degli operatori del settore per contenere le emissioni di gas serra.

La certificazione delle imprese, che ha durata di 5 anni, è obbligatoria per tutte le aziende che operano con i gas fluorurati a effetto serra ai sensi dei Regolamenti Europei 2015/2067 (ex 303/2008) e 304/2008.

Nello specifico, possono conseguire la certificazione le imprese che:

  • impiegano personale certificato in numero adeguato per gestire il volume d’attività oggetto di certificazione (almeno 1 operatore certificato per ogni 200.000 euro di fatturato legato all’attività F-Gas;
  • dimostrano che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

Le imprese hanno l’obbligo di iscriversi al “Registro Telematico Nazionale delle Imprese e delle Persone Certificate”, istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L’iscrizione, obbligatoriamente in via telematica, deve essere successiva alla registrazione delle singole figure professionali appartenenti all’impresa stessa, ed è condizione necessaria per ottenere l’attestato di iscrizione.

La gestione del Registro è affidata alla Camera di Commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma dove risiede la persona fisica o dove l’impresa ha sede legale.

 

Perché la certificazione delle imprese

La certificazione delle imprese, e del singolo professionista che eroga l’intervento, è un elemento di garanzia per il mercato di riferimento che potrà contare su operatori altamente qualificati.

Professionisti e aziende del settore potranno così operare all’interno di un quadro normativo definito e chiaro quadro normativo definito e chiaro, diminuendo il rischio di confrontarsi con concorrenti poco trasparenti.

ICIM è Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA, con la conferma ufficiale del Ministero dell’Ambiente, per il rilascio della certificazione delle figure professionali e del servizio erogato da imprese che operano nei settori dell’installazione e della manutenzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra.

In vigore dal 17 gennaio 2020 il D. Lgs 5 dicembre 2019, n. 163, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”, con conseguente abrogazione del precedente dispositivo sanzionatorio D. Lgs 5 marzo 2013, n. 26.

Il decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti ai Capi III, IV e V del regolamento (UE) n. 517/2014.

In vigore dal 17 gennaio 2020 il D. Lgs 5 dicembre 2019, n. 163, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”, con conseguente abrogazione del precedente dispositivo sanzionatorio D. Lgs 5 marzo 2013, n. 26.

Il decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti ai Capi III, IV e V del regolamento (UE) n. 517/2014.

Potrebbe
interessarti anche...

Le nostre case history

Le storie di successo di ICIM Group

Ente di certificazione leader nella certificazione di sistemi di gestione, prodotti, servizi e figure professionali nei settori della meccanica, termoidraulica, impiantistica, energia, sicurezza antieffrazione, automotive oltre ad essere l’ente di riferimento in ambito Trasformazione Industriale e Industria 4.0. Vanta competenze specifiche nella valutazione di sostenibilità in diversi settori, dal ciclo di vita dei prodotti agli edifici, ai biocarburanti.

Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni?

Lasciaci il contatto e al resto ci pensiamo noi!