Sui titoli edilizi presentati a partire dal 31 maggio 2012, si applica quanto previsto dall’articolo 11 e dall’allegato 3 del Dlgs 28/2011 in materia di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici.
Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da coprire tramite energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili una percentuale fissa (50%) dei consumi previsti di acqua calda sanitaria, più una percentuale variabile calcolata sulla somma dei consumi previsti per: acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento. Ecco le percentuali variabili, secondo la tempistica delle relative costruzioni:
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20% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
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35% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
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50% se la richiesta del titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Di seguito alcuni tra gli aspetti più significativi delle nuove regole.
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gli impianti a fonti rinnovabili installati per assolvere gli obblighi di integrazione, potranno accedere agli incentivi statali (conto energia, detrazioni fiscali, ecc.) solo per la quota eccedente quella necessaria per soddisfare gli obblighi; anche se oggi è difficile prevedere come il GSE riuscirà a gestire l'erogazione degli incentivi tenendo conto - al contempo - degli obblighi di integrazione previsti dal Dlgs 28/2011. L’unica eccezione è costituita dai fondi rotativi (ad esempio Fondo Kyoto) e di garanzia.
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Per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione sono incrementati del 10%.
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Le Regioni possono prevedere valori di integrazione superiori rispetto a quelli del Dlgs 28/2011.
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Regioni e Comuni avrebbero dovuto adeguare le proprie disposizioni in materia di obbligo di rinnovabili sugli edifici secondo le disposizioni del Dlgs 28/2011, entro il 25 settembre 2011. Al momento mi risulta che solo la Lombardia e l'Emilia Romagna abbiano legiferato in merito. In caso di mancato adeguamento, si applica automaticamente quanto previsto dalla norma nazionale.
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In ogni caso, il mancato rispetto degli obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Attenzione: questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Inoltre, tali obblighi non si applicano ad edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento in grado di coprire l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
Per maggiori informazioni contattare: Marco Croci (tel. 02 72534255 - mail marco.croci@icim.it)