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Nuova Direttiva Macchine


La direttiva 2006/42/CE è un aggiornamento della direttiva "Macchine" 98/37/CE attuale e diventerà obbligatoria a partire dal 29 dicembre 2009.

La nuova direttiva porterà diverse novità sia procedurali che tecniche che comporteranno una rivisitazione di tutti i documenti sia a livello di Fascicolo Tecnico che di Attestazioni da parte degli Organismi Notificati.

Il fabbricante di una macchina deve, infatti, effettuare una valutazione dei rischi per garantire gli obblighi di salute e di sicurezza applicabili alla macchina. La macchina deve successivamente essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. Per il processo di valutazione e di riduzione dei rischi, il fabbricante:

    • determina i limiti della macchina, comprendenti il suo uso normale ed ogni uso anomalo ragionevolmente
      prevedibile;
    • elenca i rischi che possono derivare dall'uso della macchina e le situazioni pericolose connesse;
    • effettua una stima dei rischi e della loro probabilità, tenendo conto della gravità dell'incidente;
    • valuta i rischi; 
    • elimina i pericoli o riduce i rischi connessi a tali pericoli con una corretta progettazione applicando, ove
      necessario, misure di protezione.

Il fabbricante, per attestare la conformità di una macchina con le disposizioni della presente direttiva, deve applicare  una delle procedure di valutazione della conformità previste nell'allegato IV della direttiva.

Infatti, prima di immettere sul mercato una macchina, il fabbricante deve principalmente assicurarsi che:

    • la macchina ottemperi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza;
    • il fascicolo tecnico sia disponibile. Tale fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti
      stabiliti dalla presente direttiva. Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento
      della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità;
    • la dichiarazione "CE" di conformità sia presente;
    • il marchio CE sia presente.

Gli aggiornamenti più rilevanti che possiamo riscontrare nel nuovo testo sono:

    • aumento delle definizioni (ad esempio quella di "quasi macchina");
    • migliore specificazione delle responsabilità per le "quasi macchine" (supera i conflitti fra fornitori/clienti
      tipico);
    • vengono specificati meglio i prodotti elettrici ed elettronici a cui si applica solo la direttiva 73/23/CEE
      concernente la bassa tensione (elettrodomestici destinati a uso domestico, apparecchiature audio e video,
      apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione, macchine ordinarie da ufficio, disgiuntori e
      interruttori). Inoltre vengono indicate anche le apparecchiature elettriche ad alta tensione cui non si applica
      la Direttiva Macchine (apparecchiature di collegamento e di comando, trasformatori);
    • per le macchine in allegato IV, non è più necessario, se non dietro richiesta del fabbricante, l'esame da
      parte dell'Organismo Notificato per chi segue tutte le norme armonizzate;
    • viene stabilita la nuova figura del "Responsabile fascicolo Tecnico";
    • c'è una migliore specificazione (linea guida) per il Libretto di istruzioni che ora deve essere comprensibile
      anche dai non operatori;
    • vengono chiariti i contenuti minimi della Dichiarazione di Conformità;
    • l'errore umano diventa prevedibile ed è un elemento da tenere in considerazione nella valutazione dei
      rischi.

ICIM può già intervenire come Organismo Notificato, per tutte le macchine in Allegato IV, per il modulo di esame CE del tipo. Inoltre, per fornire supporto ai propri clienti e affrontare opportunamente la prossima scadenza normativa, ICIM  propone corsi di formazione, attività di assistenza tecnica e verifiche preliminari della documentazione tecnica.

 
 

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