Recipienti semplici a pressione
La direttiva 87/404/CEE sui recipienti semplici in pressione (SPVD) si applica a tutti i recipienti a pressione per aria o azoto in acciaio o in lega di alluminio, con pressione massima di esercizio superiore a 0,5 bar e inferiore a 30 bar e con il prodotto tra la pressione massima di esercizio e per la capacità del recipiente (PS x V) compresa fra i 50 barl e i 10.000 barl e con temperatura di esercizio tra -50 °C e 300 °C per l'acciaio e max 100°C per l'alluminio.
Risultano comunque esclusi dalla direttiva:
- gli estintori,
- i recipienti per usi nucleari,
- i recipienti per l'installazione o la propulsione di navi o aeromobili.
- tutti i prodotti che rientrano sotto la direttiva PED.
Il fabbricante può ricorrere a diverse possibilità per apporre la marcatura CE sul proprio prodotto:
1. Prima della costruzione dei recipienti il cui prodotto PS x V sia superiore a 50 bar l, fabbricati
a) conformemente alle norme armonizzate, il fabbricante deve, a sua scelta :
- informarne un Organismo Notificato che, in base alla documentazione tecnica relativa alla costruzione,
rilascerà un attestato di idoneità di tale documentazione
- oppure sottoporre alla certificazione CE (verifica documentale e prove) di cui all'articolo 10, un modello
di recipiente;
b) non rispettando o rispettando soltanto parzialmente le norme armonizzate, il fabbricante deve
sottoporre alla certificazione CE (verifica documentale e prove) di cui all'articolo 10 un modello di
recipiente.
2. I recipienti fabbricati conformemente alle norme armonizzate oppure al modello approvato,
prima di essere immessi sul mercato, devono essere sottoposti:
a) alla verifica CE (verifica su lotti di produzione) di cui all'articolo 11, se il prodotto PS x V è superiore a
3.000 bar l ;
b) a scelta del fabbricante, se il prodotto PS x V è inferiore o pari a 3 000 bar l e superiore a 50 bar l:
- alla dichiarazione di conformità CE (sorveglianza annuale) di cui all'articolo 12,
- oppure alla verifica CE (verifica su lotti di produzione) di cui all'articolo 11.
In tutti i casi il fabbricante deve produrre sia una documentazione tecnica del prodotto che prove che confermino la conformità del prodotto alla direttiva. Al termine dell'iter di valutazione da parte dell'Organismo Notificato, il fabbricante potrà dichiarare la conformità del prodotto alla direttiva e marcare CE lo stesso.
ICIM è in grado di operare per tutte le procedure che prevedono l'intervento dell'Organismo Notificato:
| Certificazione CE | Art. 10 |
| Verifica CE | Art. 11 |
| Dichiarazione di conformità CE | Art. 12,13 e 14 |
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