Rumore
La direttiva 2000/14/CE sull'emissione acustica ambientale, cosiddetta direttiva rumore, riguarda tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, che nel proprio funzionamento emettono rumore.
Sono escluse dalla direttiva tutte le macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile; le macchine progettate e costruite specificamente a fini militari e di polizia e per i servizi d'emergenza.
Gli interventi previsti per dichiarare la conformità sono i seguenti:
1. Per le macchine ed attrezzature definiti nell'articolo 12, il fabbricante sottopone ciascun tipo di
macchina ed attrezzatura ad una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
- procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli
- periodici di cui all'allegato VI,
- procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'allegato VII,
- procedura di garanzia di qualità totale di cui all'allegato VIII.
2. Per le macchine ed attrezzature di cui all'articolo 13, il fabbricante sottopone ciascun tipo di macchine ed
attrezzature alla procedura di controllo interno della produzione di cui all'allegato V.
In tutti questi casi il fabbricante deve produrre la documentazione tecnica del prodotto con riferimento ai requisiti della direttiva. Al termine dell'iter di valutazione da parte dell'Organismo Notificato, il fabbricante potrà dichiarare la conformità del prodotto alla direttiva e apporre la marcatura CE.
ICIM è in grado di operare per tutte le procedure di valutazione della conformità:
| Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici |
Allegato VI – Moduli A+C |
| Verifica dell'esemplare unico | Allegato VII – Modulo G |
| Garanzia di qualità totale | Allegato VIII – Modulo H |
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