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Emission Trading Systems (EU - ETS) - Verifica Emissioni Gas Serra


Con la ratifica del Protocollo di Kyoto, la Comunità Internazionale ha assunto l'impegno a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di natura antropogenica (ossia generati dall'attività umana) e l'Italia in particolare, ha accettato di ridurre le proprie emissioni nazionali del 6,5% rispetto al livello del 1990.

Il 13 ottobre 2003 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno approvato la Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione Europea.

L'Italia ha recepito tale direttiva con il D. Lgs. 4 aprile 2006, n° 216 che definisce, tra le altre cose, che le categorie di attività rientranti nel campo di applicazione della Direttiva sono quelle di cui all'allegato A del decreto.

Gli obblighi dettati dal D. Lgs. 4 aprile 2006, n° 216 per tali categorie di attività, sono:

• dal 1 gennaio 2005 nessun impianto può emettere CO2, ossia può continuare ad operare, in assenza di
   apposita autorizzazione;
• i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva devono restituire annualmente 
   all'Autorità Nazionale Competente quote di emissione CO2 in numero pari alle emissioni di CO2
   effettivamente rilasciate in atmosfera;
• l'assegnazione delle quote di emissioni di CO2 ai gestori degli impianti regolati dalla direttiva è effettuata
   dall'Autorità Nazionale Competente sulla base della Decisione di assegnazione;
• la Decisione di assegnazione è elaborata per ciascuno dei periodi di riferimento previsti dal decreto legislativo 
   4 aprile 2006, n. 216: il primo periodo di riferimento riguardava il triennio 2005-2007 mentre attualmente è
   in vigore la Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012.

Le emissioni di CO2 effettivamente rilasciate in atmosfera devono essere:

   a) monitorate secondo le disposizioni di monitoraggio impartite dall'Autorità Nazionale Competente;
   b) comunicate all'Autorità Nazionale Competente;
   c) verificate e convalidate da un verificatore accreditato dall'Autorità Nazionale Competente.

Gli articoli 14 e 15 della Direttiva 2003/87/CE stabiliscono che le dichiarazioni annuali delle emissioni effettive di CO2 da parte dei gestori devono essere verificate e convalidate da un soggetto terzo indipendente.

Con il Decreto DEC/RAS/96/2006 del 2 marzo 2006 ICIM è stato fra i primi Organismi di Certificazione a ottenere il riconoscimento di verificatore accreditato da parte dell'Autorità Nazionale Competente, per lo svolgimento dell'attività di verifica e convalida delle comunicazioni delle emissioni prevista dalla direttiva 2003/87/CE, per le attività di cui alla categoria 1.1 (B) ovvero:

      1. Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW
          (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani).

 
 

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