Ascensori
ICIM è stato uno dei primi organismi di certificazione italiani autorizzato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) al rilascio di certificazioni CE in accordo alla Direttiva 95/16/CE (LIFT).
Questa direttiva nasce per fornire un mezzo per la libera circolazione di componenti, macchine e impianti finiti legati agli ascensori e il suo campo di applicazione copre tutti gli ascensori ed i loro componenti costruttivi che sono in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni.
Sono esclusi dal campo di applicazione: gli impianti a fune, gli ascensori per scopi militari, gli ascensori per pozzi di miniera, gli elevatori per scenotecnica, gli ascensori installati in mezzi di trasporto, gli ascensori da cantiere, gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro, i treni a cremagliera.
La conformità ai requisiti è valutata secondo la serie di norme armonizzate EN 81. Le norme armonizzate sono norme prodotte dagli Organismi di Normazione europei CEN e CENELEC su mandato della Commissione Europea per aiutare i fabbricanti nella valutazione della conformità dei propri prodotti.
Le procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva ascensori prima dell'immissione in commercio o della messa in servizio di ascensori e componenti prevedono sempre l'intervento di un Organismo Notificato, che potrà operare secondo diversi moduli di valutazione, a scelta del fabbricante. Nell'ambito della direttiva ascensori ICIM è autorizzato ad operare secondo le seguenti procedure di valutazione:
| Ascensori | Esame CE del tipo | Allegato V - Modulo B |
| Esame finale | Allegato VI - Modulo F | |
| Verifica di un unico prodotto | Allegato X – Modulo G | |
| Garanzia qualità prodotti per gli ascensori | Allegato XII – Modulo E | |
| Granzia qualità totale | Allegato XIII – Modulo H | |
| Garanzia qualità produzione | Allegato XIV – Modulo D | |
| Componenti di sicurezza | Garanzia qualità prodotti | Allegato VIII – Modulo E |
| Granzia qualità totale | Allegato IX – Modulo H |
Indipendentemente dalla procedura di valutazione prescelta, il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica del prodotto (analisi dei rischi, disegni, manualistica, documentazione della componentistica, procedure di controllo, ecc.) che attesti il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, e redigere la dichiarazione di conformità. Al termine dell'iter di valutazione da parte dell'organismo notificato, il fabbricante potrà apporre sul proprio prodotto la marcatura CE.
Per la consolidata esperienza nel settore e grazie alle competenze acquisite nel tempo, ICIM è in grado di garantire un servizio di qualità, dove l'attenzione alle esigenze dei clienti, l'alta professionalità del suo personale, la flessibilità e rapidità nell'esecuzione delle attività ne fanno il partner ideale per tutte le imprese operanti nel settore. In Italia la direttiva 95/16/CE è recepita dal DPR 162/99, che prevede inoltre le procedure di controllo periodico degli ascensori già installati.
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