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Certificazione Processo Produzione Aggregati


La Direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, recepita in Italia con il DPR del 21 aprile 1993 n. 246 "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106 relativa ai prodotti da costruzione" si applica ai materiali da costruzione, intendendosi per tali i prodotti fabbricati al fine di essere incorporati o assemblati in modo permanente negli edifici o nelle altre opere di ingegneria civile.

Lo scopo della Direttiva è quello di stabilire dei requisiti essenziali che devono essere soddisfatti attraverso l'idoneità dei prodotti utilizzati nelle realizzazione delle opere. Tali requisiti essenziali sono:

   • resistenza meccanica e stabilità;
   • sicurezza in caso di incendio;
   • igiene, salute e ambiente;
   • sicurezza di utilizzazione;
   • protezione contro il rumore;
   • risparmio energetico e isolamento termico.

Per ciascun prodotto da costruzione, la Presidenza della Comunità Europea ha dato mandato (n. M/125 per gli aggregati) al Comitato Europeo di Normazione per l'emanazione delle norme tecniche di riferimento in termini di requisiti e prestazioni.

L'apposizione della marcatura CE risulta condizione necessaria per l'immissione sul Mercato di tutti i "prodotti conformi alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati sulla Gazzetta europea".


Per quanto riguarda gli aggregati sono state predisposte una serie di norme tra il 2002 e il 2004 (tutte già recepite in ambito nazionale) e la prescrizione riguarda tutte le aziende produttrici di aggregati e i relativi siti di estrazione / impianti di produzione (frantumazione e vagliatura).

Per tutte le norme di riferimento la Direttiva ha stabilito un termine ultimo entro il quale le aziende hanno l'obbligatorietà dell'apposizione della marcatura CE (30 giugno 2004), dando evidenza di avere implementato un sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC) secondo quanto prescritto dall'appendice H della norma di riferimento facendolo certificare da un Ente terzo autorizzato.

Pertanto la legislazione nazionale vigente non consente, a partire da tale data, di immettere sul mercato (sia come produttore che rivenditore) degli aggregati sprovvisti di marcatura CE, prevedendo che:

   • "La marcatura CE deve essere apposta, sotto la responsabilità del fabbricante o del suo mandatario, sul
    prodotto o sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento".

   • "Una volta ottenuta la conformità ... e una volta che l'Ente terzo autorizzato ha redatto il certificato ..., il
       produttore o il suo agente ... deve elaborare e conservare una dichiarazione di conformità che autorizzi il
       produttore ad apporre la marcatura CE. ... La dichiarazione deve essere accompagnata da un certificato di
       controllo della produzione di fabbrica redatto dall'Ente autorizzato".

Tale Dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo quanto prescritto dall'Appendice ZA della norma di prodotto di riferimento.


ICIM ha ottenuto l'autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive del 12/05/2005 (ON n. 0425) e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 239 del 12/07/2006 alla certificazione del FPC relativamente ai seguenti prodotti:

   • UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo
   • UNI EN 13043 Aggregati per miscele bituminose
   • UNI EN 13055 Aggregati leggeri per calcestruzzo e malta
   • UNI EN 13139 Aggregati per malta
   • UNI EN 13242 Aggregati per opere di ingegneria civile


La Direttiva prevede che:

   • è compito del Produttore predisporre e applicare presso gli impianti il controllo del processo di produzione
     (FPC) con riferimento alle norme tecniche di cui sopra;

   • è compito dell'Organismo Autorizzato valutare il processo di controllo della produzione degli aggregati al
     fine di accertarsi della rispondenza dello stesso ai requisiti delle norme.

L'accertamento di rispondenza prevede l'analisi dei seguenti documenti:

   • Manuale di controllo del processo di produzione del calcestruzzo (FPC);
   • Rapporti delle Prove Iniziali di Tipo (ITT);

con l'obiettivo di assicurarsi - preventivamente alla valutazione in impianto - se il produttore sta producendo e controllando come prescritto.

L'esito positivo dell'accertamento di rispondenza da inizio alla fase di valutazione in impianto, dove l'Organismo valuta, direttamente presso la sede e l'impianto relativo, l'applicazione di quanto dichiarato nel FPC e ITT. Tale valutazione viene eseguita utilizzando come riferimento tutte le prescrizioni dell'Appendice H "Controllo della produzione di fabbrica" della singola norma applicabile.

I certificati prevedono una riemissione periodica con frequenza decennale, a patto che "non siano significativamente modificate le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione di fabbrica stesso".

Per gli aggregati la Direttiva ha previsto un sistema di attestazione della conformità di tipo "2+", quindi per il mantenimento della certificazione ottenuta sono previste visite da parte dell'Ente di Certificazione con frequenza almeno annuale, da effettuarsi entro e non oltre 12 mesi dalla visita di valutazione iniziale del Sistema.

Per i Produttori già in possesso di certificazione secondo la ISO9001 possono essere effettuate visite integrate tra i due schemi (ISO 9001 e Direttiva), ottenendo sinergie tecniche ed economiche.

Esiste, inoltre, una stretta correlazione con gli schemi di certificazione del sistema di controllo del processo di produzione del calcestruzzo (DM 14/01/2008) e delle miscele bituminose (direttiva 89/106/CEE sistema 2+ norme di riferimento UNI EN 13108-1,2,3,4,5,6,7), in cui ICIM è abilitato ad operare.

 

 
 

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