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Atmosfera esplosiva ATEX


La direttiva 94/9/CE regolamenta i requisiti di sicurezza per gli apparecchi e le attrezzature adatte all'utilizzo in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e ne definisce i criteri che garantiscono  la libera circolazione sul mercato.

Il campo di applicazione della Direttiva riguarda la progettazione e fabbricazione degli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Sono escluse dal campo di applicazione:

• Apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambito medico;
• Apparecchi e sistemi di protezione quando il pericolo è dovuto esclusivamente alla presenza di
   materie esplosive o materie chimiche instabili;
• Apparecchi destinati all'uso domestico e non commerciale (esclusivo pericolo fuga di gas);
• Dispositivi di protezione individuale; Navi marittime e unità mobili off-shore;
• Mezzi di trasporto per persone e merci (navi, aerei, treni, auto), salvo non siano espressamente costruiti
   per essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive;
• Apparecchiature per usi militari, tutela delle leggi e ordine pubblico.

La direttiva prevede che sia responsabilità dell'utilizzatore finale individuare le “Zone” classificate come “con pericolo di esplosione” (ai sensi della Direttiva 99/92/CE) e successivamente scegliere apparecchi adatti alle rispettive zone di utilizzo.

Gli apparecchi sono classificati, in base alla zona di utilizzo, in:

• gruppi (I - miniere; II - altri luoghi);
• categorie (M1, M2, 1, 2, 3);
• tipo di sostanza combustibile miscelata in aria (G - Gas, D - polvere).

A seguito della classificazione dell'apparecchio, il fabbricante sceglie la procedura di valutazione della conformità del prodotto alla Direttiva.

Il fabbricante deve produrre il fascicolo tecnico, documento che dimostra - attraverso considerazioni tecniche, prove di laboratorio ed eventuale impiego di Norme Armonizzate - la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'Allegato II della Direttiva.

Al termine dell'iter di valutazione da parte dell'organismo notificato (ove previsto), il fabbricante potrà Dichiarare la conformità del prodotto alla Direttiva e apporre la marcatura CE.

ICIM può svolgere tutte le procedure di valutazione della conformità previste per gli apparecchi di Gruppo II, ovvero:

 

CATEGORIA 1 (Gas e polveri)

 - Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione)
 - Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione)
 - Componenti
 - Dispositivi di sicurezza, di controllo e regolazione

Esame CE del tipo  Allegato III
 Garanzia qualità della produzione  Allegato IV
 Verifica su prodotto   Allegato V

 Verifica su unico prodotto

 Allegato IX

CATEGORIA 2 e 3 (Gas e polveri)

 - Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione)
 - Componenti
 - Dispositivi di sicurezza, di controllo e regolazione
 Esame CE del tipo  Allegato III
 Conformità al tipo  Allegato VI
 Garanzia qualità prodotti  Allegato VII
 Controllo di fabbricazione interno  Allegato VIII
 Verifica su unico prodotto  Allegato IX

 

 
 

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