Sei qui: HOME > AREE DI BUSINESS > Sistemi > Leggi e Direttive > DM Calcestruzzo

DM calcestruzzo


Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture DM 14/09/2005 "Norme Tecniche per le costruzioni", sostituito dal DM 14/01/2008 ed entrato in vigore ufficialmente a partire dal 3 marzo 2008, prevede che (par.11.2.8):

•  "Gli impianti (di produzione del calcestruzzo preconfezionato) devono dotarsi di un sistema permanente
    di controllo interno della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto risponda ai requisiti delle
    presenti norme e che tale rispondenza sia mantenuta fino all'impiego".

•  "Il sistema di controllo della produzione ... deve fare riferimento alle specifiche indicazioni contenuti
    nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborate dal Servizio Tecnico Centrale del
    Consiglio Superiore dei LL.PP."

Il Decreto Ministeriale del 14/01/2008 ha previsto l'obbligatorietà della certificazione del FPC a partire dal 01/07/2009.

La prescrizione riguarda tutte le Aziende e tutti i relativi impianti di produzione di calcestruzzo confezionato, dove "per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso."

In particolare, per gli impianti mobili, la prescrizione stabilisce l'obbligo di certificazione all'interno di cantieri temporanei nei quali vengano prodotti più di 1500 m³ di miscela omogenea nel corso della realizzazione dell'opera.

Per quanto riguarda l'accettazione dei materiali in cantiere, il decreto prescrive che "il Direttore dei Lavori ... è tenuto a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque ... ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo".


Il DM 14/01/2008 dispone l'obbligatorietà di immettere sul mercato calcestruzzo di tipo strutturale prodotto in condizioni di processo controllato e certificato da un Ente di parte terza indipendente, autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP e che operi in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.

ICIM ha ottenuto tale autorizzazione con lettera protocollo n. 205 del 07/12/2007.

Il Decreto prevede che:

•  sia compito del PRODUTTORE predisporre e applicare presso gli impianti il controllo del processo di
    produzione (FPC) con riferimento alle Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale (STC) e di produrre
    calcestruzzo in regime di controllo della qualità, secondo quanto prescritto dal DM al par. 11.2.2 e in
    conformità alla norma UNI EN 206-1:2001 "Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione
    e conformità"
, articolandosi il controllo nelle fasi di:

      - valutazione preliminare della resistenza;
      - controllo di produzione;
      - controllo di accettazione;

•  sia compito dell'Organismo Autorizzato valutare il processo di produzione del calcestruzzo al fine di
    accertarsi della rispondenza dello stesso ai requisiti del DM e delle relative Linee Guida.

La valutazione iniziale da parte dell'Organismo Autorizzato prevede l'analisi del "Manuale di controllo del processo di produzione del calcestruzzo (FPC)" con l'obiettivo di assicurarsi, preventivamente alla visita, che il produttore stia producendo e controllando come prescritto, in modo da accertarsi se sussistono le condizioni per fare la visita presso l'impianto.

Durante la visita in impianto l'Organismo valuta direttamente - presso la sede ed i singoli impianti - l'applicazione di quanto dichiarato nel FPC, utilizzando come riferimento tutte le prescrizioni delle Linee Guida del STC.

In caso di esito positivo di entrambe le fasi, ICIM rilascia la certificazione del FPC al Produttore con riferimento specifico al sito ed al singolo impianto verificati.

Per disposizione del Consiglio Superiore LL. PP. i certificati non prevedono una riemissione periodica, a patto che "non siano significativamente modificate le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione di fabbrica stesso".

Per il mantenimento della certificazione sono previste visite da parte dell'Ente di Certificazione con frequenza almeno annuale, da effettuarsi entro e non oltre 12 mesi dalla visita di valutazione iniziale del Sistema.

Per i Produttori già in possesso di certificazione secondo la ISO 9001 possono essere effettuate visite integrate tra i due schemi certificativi (ISO 9001 e Direttiva), ottenendo sinergie sia tecniche che economiche.

Esiste inoltre una stretta correlazione con gli schemi di certificazione del sistema di controllo del processo di produzione degli aggregati (direttiva 89/106/CEE sistema 2+ norme di riferimento UNI EN 12620), per i quali ICIM è Organismo Autorizzato (n.0425).

In generale ICIM ha sviluppato nel settore delle costruzioni una consolidata esperienza traguardando un approccio di filiera sia per gli aspetti volontari di sistema che per quelli cogenti (Direttive CPD), a supporto di importanti studi di ingegneria, imprese di costruzioni ed estrazioni di materia prima (inerti) e produzione di calcestruzzo.

 
 

Web Design - Project Management: Mosaic Web© - 6DVision Italia©