Certificazione Produzione Conglomerato Bituminoso
La Direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, recepita in Italia con il DPR del 21 aprile 1993 n. 246 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106 relativa ai prodotti da costruzione”, si applica ai materiali da costruzione, “intendendosi per tali i prodotti fabbricati al fine di essere incorporati o assemblati in modo permanente negli edifici o nelle altre opere di ingegneria civile”.
La Direttiva stabilisce dei requisiti essenziali che devono essere soddisfatti attraverso l'idoneità dei prodotti utilizzati nelle realizzazione delle opere:
• resistenza meccanica e stabilità;
• sicurezza in caso di incendio;
• igiene, salute e ambiente;
• sicurezza di utilizzazione;
• protezione contro il rumore;
• risparmio energetico e isolamento termico.
Per ciascun prodotto da costruzione la Presidenza della Comunità Europea ha dato mandato (n. M/124 per il conglomerato bituminoso) al Comitato Europeo di Normazione per l'emanazione delle norme tecniche di riferimento in termini di requisiti e prestazioni.
L'apposizione della marcatura CE risulta condizione necessaria per l'immissione sul mercato di tutti i “prodotti conformi alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati sulla Gazzetta europea”:
• “La marcatura CE deve essere apposta, sotto la responsabilità del fabbricante o del suo mandatario, sul
prodotto o sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento”.
• “Una volta ottenuta la conformità … e una volta che l'Ente ha redatto il certificato …, il produttore o il suo
agente … deve elaborare e conservare una dichiarazione di conformità che autorizzi il produttore ad apporre
la marcatura CE. … La dichiarazione deve essere accompagnata da un certificato di controllo della
produzione di fabbrica redatto dall'Ente autorizzato”.
Tale Dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo quanto prescritto dalle appendici ZA della norma armonizzata del prodotto di riferimento.
Per quanto riguarda il conglomerato bituminoso sono state predisposte una serie di norme nel corso del 2006 (tutte già recepite in ambito nazionale) e la prescrizione riguarda tutte le Aziende produttrici ed i relativi impianti di produzione.
Il termine ultimo entro il quale le Aziende hanno dovuto uniformarsi alla obbligatorietà dell'apposizione della marcatura CE è stato fissato al 01 marzo 2008.
Il Decreto di recepimento della Direttiva prevede che:
• sia compito del PRODUTTORE predisporre e applicare presso gli impianti il controllo del processo di produzione
(FPC) con riferimento alle norme tecniche di cui sopra;
• sia compito dell'ORGANISMO AUTORIZZATO valutare il processo di controllo della produzione del conglomerato
bituminoso al fine di accertarsi della rispondenza dello stesso ai requisiti delle norme.
La valutazione iniziale da parte dell'Organismo Autorizzato prevede l'analisi del “Manuale di controllo del processo di produzione (FPC)” e dei “Rapporti delle Prove Iniziali di Tipo (ITT)” con l'obiettivo di assicurarsi, preventivamente alla visita, che il produttore stia producendo e controllando come prescritto, in modo da accertarsi se sussistono le condizioni per fare la visita presso l'impianto.
Durante la visita in impianto l'Organismo valuta direttamente - presso la sede ed i singoli impianti - l'applicazione di quanto dichiarato nel FPC e nel ITT, utilizzando come riferimento tutte le prescrizioni della singola norma applicabile; in particolare modo deve essere garantita la conformità alla norma UNI EN 13108-21 per quanto riguarda il controllo del processo produttivo.
In caso di esito positivo di entrambe le fasi, ICIM rilascia la certificazione al produttore per lo specifico prodotto e per i singoli impianti.
ICIM ha ottenuto l'abilitazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 19/12/2008 (lettera prot. n° 60926) e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 14/10/2009 (prot. n° 6378) alla certificazione del FPC relativamente ai prodotti:
• UNI EN 13108-1 Conglomerato bituminoso prodotto a caldo
• UNI EN 13108-2 Conglomerato bituminoso per strati molto sottili
• UNI EN 13108-3 Conglomerato con bitume molto tenero
• UNI EN 13108-4 Conglomerato bituminoso chiodato
• UNI EN 13108-5 Conglomerato bituminoso antisdrucciolo
• UNI EN 13108-6 Asfalto colato
• UNI EN 13108-7 Conglomerato bituminoso ad alto tenore di vuoti
I certificati prevedono una riemissione periodica con frequenza decennale, a patto che “non siano significativamente modificate le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione di fabbrica stesso”.
Per il mantenimento della certificazione sono previste visite da parte dell'Ente di Certificazione con frequenza almeno annuale, da effettuarsi entro e non oltre 12 mesi dalla visita di valutazione iniziale del Sistema.
Per i Produttori già in possesso di certificazione secondo la UNI EN ISO 9001:2008 possono essere effettuate visite integrate tra i due schemi (ISO 9001 e Direttiva), ottenendo sinergie tecniche ed economiche.
Esiste inoltre una stretta correlazione con gli schemi di certificazione del sistema di controllo del processo di produzione del calcestruzzo preconfezionato (DM 14/09/2008 sistema 2+ e norme di riferimento UNI), per i quali ICIM è Organismo Autorizzato.
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